Requisiti dei Padrini/Madrine

Dal Codice di diritto Canonico

Can. 872 – Al battezzando, per quanto è possibile, venga dato un padrino, il cui compito è assistere il battezzando adulto nell’iniziazione cristiana, e presentare al battesimo con i genitori il battezzando bambino e parimenti cooperare affinché il battezzato conduca una vita cristiana conforme al battesimo e adempia fedelmente gli obblighi ad esso inerenti.

Can. 873 – Si ammettano un solo padrino o una madrina soltanto, oppure un padrino e una madrina.

Can. 874 – §1. Perché uno possa essere ammesso all’incarico di padrino, è necessario che:

  • sia designato dallo stesso battezzando o dai suoi genitori o da chi ne fa le veci oppure, mancando questi, dal parroco o dal ministro e abbia l’attitudine e l’intenzione di esercitare questo incarico;
  • abbia compiuto i sedici anni;
  • sia cattolico, abbia già ricevuto la confermazione e il santissimo sacramento dell’Eucaristia, e conduca una vita conforme alla fede e all’incarico che assume; (Siano liberi o sposati in Chiesa)
  • non sia irretito da alcuna pena canonica legittimamente inflitta o dichiarata;
  • non sia il padre o la madre del battezzando.

Nota bene: per chi abita fuori dalla Parrocchia serve il nulla osta del parroco dove essi vivono.